RIORDINO DELLA NORMATIVA NEL SETTORE DEI FITOFARMACI

Viene abrogato il DPR 1255 del 1968

Il 2001 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore di alcune leggi di semplificazione della normativa di vari settori, dalla filiera farmaceutica con l’introduzione dei farmaci "generici", a quella fitosanitaria con la riforma delle procedure di autorizzazione dei fitofarmaci. Uno dei regolamenti applicativi della Legge "Bassanini", il Dpr 290 del 23 aprile 2001 entrato in vigore subito dopo l’estate scorsa, introduce infatti nuove norme che interessano tutte le fasi del ciclo di vita (produzione, commercio, vendita e impiego) dei fitofarmaci e dei loro prodotti accessori (come i coadiuvanti), aggiornando una normativa ancora in gran parte imperniata sul DPR 1255, promulgato nel 1968. Fase per fase, riassumiamo i principali temi di questo provvedimento.
Produzione. Sulla base della normativa precedente, si aggiornano gli adempimenti che una società titolare di uno stabilimento deve espletare per ottenere l’autorizzazione a produrre i prodotti fitosanitari e i loro formulati accessori, come bagnanti, esche, ecc.. Da segnalare la presa d’atto della nuova realtà dei fitofarmaci microbiologici, con l’introduzione del direttore tecnico laureato in biologia (o altro titolo equivalente) a presiedere alla produzione e al controllo di questo tipo di formulati, accanto al laureato in chimica (o altro titolo equivalente) già previsto dalla normativa precedente, totalmente imperniata sui prodotti chimici.
Commercio. Viene riesaminata totalmente la procedura di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti, raccordando la disciplina dei prodotti fitosanitari, modificata di recente con il Dlgs 194/95 che ha recepito la direttiva europea 91/414, a quella dei loro coadiuvanti, che seguivano ancora il DPR 1255 del 1968.
Sulla base dell’esperienza di altri paesi come la Germania e gli Stati Uniti, è prevista la convenzione con un organismo scientifico, l’Istituto Superiore di Sanità (
http://www.iss.it/), il quale sarà preposto alla valutazione della documentazione prodotta dalle società per l’autorizzazione di nuovi prodotti o la revisione e/o la modifica di autorizzazioni già concesse.
La procedura di autorizzazione dei coadiuvanti è stata resa simile a quella dei prodotti fitosanitari, adottando il principio che se un prodotto è uguale ad un altro per il quale è stata già concessa l’autorizzazione non è necessario ripeterne la valutazione della documentazione tecnico-scientifica, con notevole risparmio di risorse e accelerazione dei tempi. Infine vengono concesse delle facilitazioni per quelle sostanze di utilizzo in agricoltura biologica, incluse nell’allegato VI del regolamento comunitario 2092 del 1991.
Una simile facilitazione, riguardante il solfato di rame, lo zolfo ramato, lo zolfo ventilato e il solfato di ferro era già presente nella normativa precedente (DPR 1255).
Vendita. Si riprende e aggiorna quanto previsto dal DPR 1255, che viene integralmente abrogato.
In particolare si riassumono le norme per ottenere l’autorizzazione a gestire esercizi commerciali nel settore.
Impiego.
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno conservare i titoli di acquisto dei formulati molto tossici, tossici e nocivi e registrare in un apposito quaderno i trattamenti effettuati, le dosi impiegate e le colture interessate, senza dover tuttavia riassumere e trasmettere questi dati al sistema informativo nazionale, come invece previsto dalla normativa precedente (Decreto Ministeriale 25 Gennaio 1991, n° 217).Sviluppi futuri.
Pur essendo appena entrato in vigore, le organizzazioni professionali hanno individuato dei punti di miglioramento di questo provvedimento che probabilmente sfoceranno in proposte di modifica e che non mancheremo di comunicarvi.

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