NUOVE REGOLE PER IL SETTORE DEI FITOFARMACI

Il regolamento stabilisce che tra i prodotti fitosanitari rientrino anche le sostanze destinate alla protezione delle piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice. Si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290

Il Decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che la domanda di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di loro coadiuvanti, debba essere presentata al Dipartimento e contenere l’autoricertificazione dell’iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento dell’attività per la quale l’autorizzazione è richiesta; il numero di codice fiscale o di partita Iva; l’indicazione dei tipi di formulazione e classificazione di pericolo dei prodotti che si intendono produrre; la planimetria in scala 1:100 con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d’uso; la relazione tecnico-descrittiva concernente l’ubicazione, la tipologia degli impianti e delle tecnologie produttive, le apparecchiature di controllo e di analisi della produzione, i sistemi di sicurezza.
E' anche necessaria l’autocertificazione che attesti il rispetto della normativa vigente relativamente ai sistemi antincendio, ai rischi di incidenti rilevanti, alle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti e delle acque, agli impianti elettrici, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa vigente in relazione alle tipologie produttive dell’impianto; è richiesto inoltre il nominativo del direttore tecnico dello stabilimento e dichiarazione da questi resa di accettazione dell’incarico e la ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicemtre 1990, n. 407, articolo , comma 12.
La vigilanza per l’applicazione del regolamento è esercitata dal Ministero e dagli Organi sanitari individuati dalle Regioni.
Per il prelievo dei campioni, per le analisi di primo e secondo grado e per le denuncie all’autorità giudiziaria, si osservano le disposizioni contenute negli articoli che compongono il Decreto.
Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i relativi ordinamenti

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