ETOFUMESATE APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLA UE

Revisione Europea dei fitofarmaci: si cambia marcia?

L'etofumesate, erbicida usato principalmente in bieticoltura, entra a far parte dei fitofarmaci autorizzati a livello Europeo (Direttiva 2002/37/CE).
Questa volta lo nazione che ha preparato la monografia di valutazione è stata la Svezia.
Il documento, come oramai consuetudine, è stato approvato anche dai rappresentanti degli altri stati membri e dal "Comitato permanente per la catena alimentare e per il benessere degli animali" (appartenente alla neonata "Autorità europea per la sicurezza alimentare") senza particolari problemi.
Come prassi quasi generalizzata per gli erbicidi, l’esame del dossier ha lasciato aperto qualche interrogativo sul rischio di contaminazione delle acque di falda.
La Commissione, convenendo che l’utilizzo del prodotto è sicuro nella quasi totalità delle situazioni colturali europee, ha demandato ai singoli stati membri l’approfondimento delle tematiche, in modo che possano, se necessario, prevedere misure locali di attenuazione dei rischi in aree particolarmente vulnerabili.
La seconda novità di questo provvedimento (la prima era l'interessamento dell'autorità per la sicurezza alimentare) è rappresentata dall'accelerazione imposta ai singoli stati membri nel valutare la documentazione che i titolari di registrazioni di formulati contenenti la sostanza devono produrre in aggiunta al dossier sulla sostanza attiva.
Questo insieme di documenti, chiamato "Allegato III", contiene tutti gli studi effettuati sul formulato il cui costo spesso raggiunge le centinaia di migliaia di Euro e la cui durata spesso supera i 12 mesi.
Nei precedenti provvedimenti ai singoli stati membri era concesso un periodo di quattro anni per valutare la documentazione per il formulato, due anni venivano lasciati alle società per produrre gli studi e altrettanti erano a disposizione dello stato per valutare il dossier e richiedere eventuali approfondimenti.
Questo provvedimento invece prevede che gli stati membri svolgano entro il 1°  marzo 2003, in 301 giorni, quello che invece nelle precedenti direttive dovevano fare in quattro anni. La modifica tuttavia sembra di natura solo formale, in quanto i provvedimenti sul formulato (revoca o modifica dell'autorizzazione) possono essere presi entro i consueti 4 anni (entro il 28 Febbraio 2007).
Tuttavia ai singoli stati membri è stata concessa ufficialmente la possibilità di revocare un prodotto qualora non fosse disponibile (come lo è per la maggioranza delle società che non partecipano alla difesa della molecola) il dossier relativo del formulato.
In altre parole, potrebbe verificarsi che chi non aveva già preparato il dossier, contando sul fatto che in tutte le precedenti direttive erano stati concessi almeno due anni, si possa trovare spiazzato e il suo prodotto possa venire penalizzato rispetto a quelli che, evidentemente più previdenti, si erano attivati per tempo.
Sicuramente nei prossimi mesi sarà possibile avere maggiori informazioni e non è improbabile che la commissione, come ha già fatto in alcuni casi, possa correggersi.

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