ALTRI SETTE PRINCIPI ATTIVI CONCLUDONO POSITIVAMENTE LA REVISIONE EUROPEA

Registrazione comunitaria: sette fitofarmaci (2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin), appartenenti alla prima lista di revisione europea, concludono positivamente l’iter con l’iscrizione nell’allegato 1 della direttiva 91/414 (direttiva 2003/31/CE, pubblicata sulla GUCE L101 del 23 aprile 2003)

Sette fitofarmaci (2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin), appartenenti alla prima lista di revisione europea, concludono positivamente l’iter con l’iscrizione nell’allegato 1 della direttiva 91/414 (direttiva 2003/31/CE, pubblicata sulla GUCE L101 del 23 aprile 2003).
I due insetticidi (beta-ciflutrin e
ciflutrin), dopo essere stati valutati anche dal comitato scientifico per le piante (opinione del 28 gennaio 2000), sono risultati idonei per l’utilizzo in serra su piante ornamentali e per i trattamenti alle sementi, mentre l’autorizzazione degli altri campi d’impiego verrà lasciata ai singoli stati membri nella valutazione dei singoli formulati.
Il comitato in questione è rimasto inoperoso con  
Linuron, 2,4-DB, idrazide maleica e pendimetalin, anche se gli Stati membri, che dovranno valutare i formulati nelle loro specifiche condizioni, dovranno tenere conto delle varie criticità: protezione delle acque sotterranee per 2,4-DB e idrazide maleica, protezione degli operatori e della fauna non bersaglio per il linuron, protezione di artropodi non bersaglio per idrazide maleica.
Infine per
iprodione il comitato scientifico per le piante (opinione del 26 febbraio 2002) ha sancito che nelle condizioni proposte il fungicida non crea problemi per gli operatori e che invece in terreni con pH inferiore a 6 esiste il rischio potenziale di contaminazione della falda.
Gli Stati membri dovranno quindi valutare attentamente questo aspetto nelle loro specifiche realtà, assieme ai rischi per gli invertebrati acquatici quando la sostanza viene usata in prossimità di corpi idrici.
La direttiva prevede le seguenti tempistiche: gli Stati membri dovranno regolarizzare le registrazioni di prodotti contenenti questi principi attivi entro il 30 giugno 2004, modificando o eventualmente revocando le autorizzazioni non conformi (prive cioè dell’accesso alla documentazione della sostanza attiva), anche sulla base dell’esame della documentazione relativa ai singoli formulati.

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